Art. 1.
(Partecipazione delle associazioni dei consumatori al Sistema statistico nazionale).

      1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini consumatori alla elaborazione dei dati statistici relativi agli indici dei prezzi al consumo, sono integrati da un componente rappresentante delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate ai sensi della normativa vigente in materia di rappresentatività, gli organi deliberativi, di garanzia e consultivi, esclusivamente quando si riuniscono per deliberare in materia di indici dei prezzi al consumo:

          a) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

          b) di ciascun ufficio di statistica centrale o periferico delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

          c) di ciascun ufficio di statistica delle regioni e delle province autonome;

          d) di ciascun ufficio di statistica delle province;

          e) di ciascun ufficio di statistica dei comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie locali;

          f) di ciascun ufficio di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          g) di ciascun ufficio di statistica, comunque denominato, di amministrazioni o enti pubblici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

 

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          h) di ciascun ente ed organismo pubblico di informazione statistica individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei consumatori di cui al comma 1 maggiormente rappresentative trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri la designazione di un componente titolare e di uno supplente degli organi degli enti di cui al medesimo comma 1.
      3. I rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.